Il sole e le temperature estive non hanno fermato il corso della natura: negli ultimi giorni, infatti, le foglie hanno ripreso a cadere e le chiome degli alberi a colorarsi di giallo e di rosso. Se in estate c’è Ferragosto, in autunno c’è Halloween. La celeberrima ricorrenza a stelle e strisce da anni è entrata con prepotenza anche nelle case degli italiani.

Il giornalismo d’informazione (a stampa, radiofonico, televisivo, “on line”) è mediazione tra la fonte e il destinatario dell’informazione. Tre sono i soggetti del processo informativo: la fonte, il mediatore (e l’organo di mediazione), il destinatario dell’informazione.

Le definizioni riportate sul manuale di giornalismo online di Sergio Lepri non lasciano molto adito all’immaginazione: un reporter è responsabile della veridicità ed esattezza delle informazioni raccolte altrimenti sono guai. Esattamente come quelli in cui si è trovato un collega reo di aver pubblicato nel 2008 un libro sul quale si parlava di un tentato omicidio (riportato anche da diversi siti e blog) mai avvenuto, però, nella realtà. Nei giorni scorsi, infatti, la Quinta Sezione Penale della Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione ad un giornalista che si era affidato appunto solamente al web per la stesura del suo manoscritto.

La difesa dell’imputato aveva evidenziato che “la notizia riportata era già apparsa su una decina di siti senza mai essere smentita”, ma questa tesi non è servita ad annullare la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento nei confronti del cronista. “In tema di diffamazione a mezzo stampa - ricorda la Suprema Corte - Ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l’affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un’altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l’agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale”.

Insomma, per citare sempre Lepri, alcune fonti secondarie (certe agenzie di stampa, certi organi ufficiali non politici) sono generalmente attendibili in relazione all’autorità che il giornalista ha accertato attraverso una continuata esperienza (e deve sempre continuare ad accertare). L’attendibilità di tutte le altre fonti secondarie deve essere accertata ogni volta e l’esattezza delle loro informazioni deve essere verificata attraverso controlli con un’altra fonte o con altre fonti. Per la Corte “L’Imputato di accontentò di quel che aveva fatto gioco e che, a prescindere da come egli fosse aduso regolarsi, non poteva comunque intendersi sufficiente per fondare un suo ragionevole affidamento sulla rispondenza al vero della notizia”.

Michela Trada